16.12.2016

Avvocati: una legge sulla copertura assicurativa

Avvocati: una legge sulla copertura assicurativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto. Andrà in vigore da ottobre, ma chi stipula polizze oggi deve già uniformarsi alla nuova normativa

La settimana scorsa ci siamo occupati dell’opportunità da parte degli amministratori e dipendenti pubblici di tutelarsi dai rischi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni poiché in caso di “colpa grave” le normali coperture assicurative attivate dagli enti locali non hanno efficacia. Un’altra attività marcatamente “a rischio” è quella dell’avvocato, che non per caso è infatti oggetto di un recente decreto che renderà finalmente applicabile una legge del 2012 relativa all’obbligatorietà della copertura assicurativa per questa categoria. Il decreto entrerà in vigore a 365 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè dall’ottobre del 2017, secondo principi che metteranno ordine in un quadro giuridico nel quale fino a ora non venivano applicate sanzioni verso gli inadempienti, mancando decreti attuativi relativi alla norma. La data sembra lontana, ma già oggi le polizze stipulate devono uniformarsi ai criteri che entreranno in vigore in ottobre; di fatto, il succo della materia è quindi di marcata attualità.

La delicatezza dell’operato richiesto a chi pratica questa attività è oggettiva e ci sarebbe da chiedersi in realtà quale motivo potrebbe aver indotto un libero professionista del settore a non pensare fino a oggi a un’adeguata protezione dai rischi connessi. Il decreto del Ministero della Giustizia stabilisce le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio dell’attività forense (G.U. n. 238 dell’11 novembre 2016). Sarà d’uopo quindi verificare anche i contratti esistenti al vaglio delle indicazioni della nuova legge che di seguito accenniamo.

Le novità

Di fatto gli avvocati dovranno stipulare due polizze: una per la copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, l’altra per gli eventuali infortuni.

L’assicurazione per la responsabilità civile riguarda tutti i danni causati, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività. Non rientrano tra i terzi i collaboratori e i familiari dell’assicurato.
Qualunque tipo di danno dovrà essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

Ai fini assicurativi nell’attività professionale si individuano i seguenti ambiti:

• attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri (rituali e irrituali) e gli atti a essa preordinati, connessi o consequenziali (ad es. l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni);
• la consulenza o assistenza stragiudiziali;
• la redazione di pareri o contratti;
• l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.
Le parti possono peraltro pattuire un’estensione della copertura assicurativa a ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia abilitato.

Nel contenuto minimo sono inoltre comprese:
• la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
• la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Altre disposizioni riguardano l’efficacia temporale della polizza e il diritto di recesso:

• deve essere prevista, anche a favore degli eredi, l’obbligatoria retroattività illimitata e l’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;
• la polizza deve escludere il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività;

Cosa non copre la polizza?
Se non contemplato per uno specifico accordo fra avvocato e assicuratore, questa non coprirà le attività per cui l’avvocato è abilitato ma che non rientrano nell’esercizio della professione. Ad esempio, l’assicurazione non tutelerà il danno intercorso nell’attività di professionista delegato nelle divisioni immobiliari, in quelle da curatore fallimentare e revisore legale.

Massimali
Nel decreto sono poi individuati i massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell’esercizio dell’attività e del fatturato dell’ultimo esercizio chiuso.

In caso di franchigie e scoperti, tuttavia, l’assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo dell’intero importo dovuto, salvo diritto a recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

Assicurazione contro gli infortuni
L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l’infortunio derivante dagli spostamenti necessari per lo svolgimento dell’attività professionale. Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine di appartenenza e presso il CNF e pubblicati sui rispettivi siti internet. (fonti Altalex e ForexInfo)

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