16.06.2017

Sanità: la nuova legge Gelli non sarà una passeggiata

Sanità: la nuova legge Gelli non sarà una passeggiata

Comincia a emergere anche qualche perplessità sulla recente Legge Gelli che vuole normare i temi delle tutele sanitarie rispetto a inadempienze e colpe degli operatori, delle strutture preposte verso i pazienti, i rapporti con le compagnie assicurative e la gestione dei contenziosi. Non tanto rispetto alle coperture per i pazienti o i medici e paramedici, quanto rispetto al possibile complicarsi degli scenari nella risoluzione dei sinistri e al moltiplicarsi delle fattispecie che diverranno materia di possibile giudizio.

Molto dipenderà infatti da quale linea decideranno di adottare i danneggiati rispetto alla triangolazione paziente, operatori, strutture. Ci saranno i casi nei quali i pazienti che riterranno di aver subito un danno per inadempienze, colpe più o meno gravi si indirizzeranno direttamente alla compagnia assicurativa della clinica o ospedale in cui hanno ricevuto prestazioni, ma i procedimenti potranno coinvolgere, oltre alla struttura sanitaria, anche i singoli operatori medici e paramedici con le rispettive compagnie assicurative. Considerata andrà anche la possibile “rivalsa” che le strutture potranno mettere in atto nei confronti dei medici stessi, come quella che le compagnie potranno attivare verso i propri assicurati.

Pazienti e medici
Il danneggiato potrà infatti decidere di agire anche direttamente verso il medico, vuoi per motivi di rapporti personali diretti o perché riterrà che il tipo di copertura assicurativa adottata dalla struttura in cui ritiene di aver subito un danneggiamento non sia idonea a risarcirlo adeguatamente.
Ci sarà poi la possibilità di avvalersi di una mediazione o di ricorrere, da parte del paziente, al cosiddetto Atp (accertamento tecnico preventivo), con profili di costi e oneri differenti a seconda dei frangenti.

L’operatore sanitario tutto sommato vedrà migliorare il proprio profilo di rischio, sono previsti limiti alle azioni di rivalsa che rendono meno semplice il coinvolgimento di chi opera all’interno delle strutture, quello con il paziente è definito come un rapporto extra-contrattuale quindi ad egli attribuisce l’onere della prova, in un quadro temporale di cinque anni per l’eventuale prescrizione. Dalla colpa grave comunque i medici sono tenuti a tutelarsi.

Le compagnie

L’impatto sul mondo delle compagnie è già ora quello di un aumento dei prodotti assicurativi proposti ai medici, ma con un aumento dei costi assicurativi a carico anche delle strutture sanitarie, cosa che potrà comportare un inasprirsi dei cosiddetti “costi sociali”. Nei bilanci delle aziende sanitarie poi la disponibilità di risorse per affrontare l’adozione di un sistema di risk management adeguato alle indicazioni del nuovo quadro normativo è tutt’altro che scontata. Il processo di adeguamento quindi non sarà probabilmente né semplice né immediato. Anzi, in un possibile quadro di difficoltà di rapporti nel contrarre accordi fra strutture e compagnie è ipotizzabile che aumentino le forme così dette di auto-assicurazione, che negli intenti della legge dovrebbero invece sparire progressivamente.

Rispetto all’area sinistri, i profili causali in sanità non sono gli stessi del mondo delle RC auto portato a riferimento dai legislatori e nella richiesta di risarcimento l’obbligo di offerta da parte delle compagnie non tiene conto della loro maggiore complessità. Ciò anche in riferimento alle eccezioni non opponibili al “terzo danneggiato” per le compagnie stesse, che vedranno in alcuni casi la loro possibilità di tutelarsi verso il medico maggiormente limitata dalla nuova legge. E senza ricorso alla rivalsa scatta per le assicurazioni un potenziale rischio credito.

L’estensione della retroattività potrebbe portare nel breve periodo a un aumento dei costi assicurativi per le strutture sanitarie. Si tende a vedere invece come positivo l’impatto delle disposizioni nuove sulle cartelle cliniche, così importanti per ricostruire i sinistri, oltre al riferimento alle tabelle di risarcimento per il danno biologico.
Certo, una volta entrati a regime tutti i nuovi criteri di gestione del rischio nelle strutture, è probabile un complessivo miglioramento dell’intero settore della responsabilità sanitaria.

Sanità: la nuova legge Gelli non sarà una passeggiata