12.12.2017

Rc auto: scatola nera solo su proposta della compagnia e altre novità

 

Rc auto: scatola nera solo su proposta della compagnia e altre novità

Per il momento, le compagnie assicurative non si sono mostrate molto favorevoli a generalizzare su larga scala gli sconti sulle polizze Rc auto che siano agganciate all’installazione sui veicoli delle cosiddette “scatole nere” e a un’eventuale ispezione dei mezzi prima di assicurarli.

La materia degli sconti – informa il Sole 24 Ore -, introdotti dalla legge concorrenza dello scorso agosto (la 124/2017), sarà disciplinata in modo piuttosto dettagliato e rigoroso da un regolamento che l’Ivass (l’autorità di vigilanza del settore) ha preparato entro i 90 giorni stabiliti dalla norma stessa e messo in pubblica consultazione la settimana scorsa per 45 giorni. Ma ciò che potrebbe impedire una diffusione degli sconti è un inciso contenuto proprio nella legge: il montaggio della scatola nera, o dell’alcolock, o l’ispezione si potranno effettuare «su proposta dell’impresa di assicurazione».

Insomma, se l’assicurazione non vi proporrà la scatola nera, non potrete esigerla e con essa gli sconti collegati. Il testo della legge, affidando questo concetto a un inciso, non era chiarissimo. Ma ora lo schema di regolamento Ivass pare confermare questa interpretazione.

Solo in parte diverso è invece il discorso riguardante gli sconti aggiuntivi che la Legge sulla Concorrenza vuole introdurre per affrontare il tema dei rincari delle polizze che colpiscono anche i conducenti virtuosi che però guidino nei territori più a rischio. Essa individua i beneficiari in coloro che da quattro anni non abbiano provocato sinistri o ne abbiano causati con un concorso di colpa fino al 49% e contestualmente abbiano installato la scatola nera. L’interpretazione che sembra emergere dal regolamento Ivass è che se il dispositivo è già montato lo sconto aggiuntivo deve automaticamente scattare, se non lo è l’agevolazione deve sempre essere proposta dalla compagnia (e accettata dal cliente).

Su questo la legge è formulata in termini “morbidi” dato anche l’atteggiamento delle compagnie, che da sempre hanno dichiarato la loro contrarietà rispetto agli sconti obbligatori, minacciando anche la possibilità di intentare azioni legali per opporsi all’introduzione eventuale di tale norma.

Se però una compagnia decide di concederli, ecco che in questo caso legge e relativo regolamento si mostrano severi sulla loro applicazione: l’Ivass responsabilizza due funzioni-chiave della compagnia: quella attuariale (il calcolo matematico delle probabilità dei sinistri) e quella di “compliance” (la conformità alle norme impartite dal legislatore), che devono garantire un calcolo degli sconti (sul premio effettivo e non sulla tariffa teorica) da una parte corretto e trasparente, dall’altra compatibile con i bilanci delle imprese. Il loro operato dovrà essere tracciabile dall’autorità su ogni singolo contratto, per permettere i controlli sia a campione sia su segnalazione dell’assicurato che sono previsti dalla legge.

Le tariffe degli altri e l’attestato di rischio “dinamico”

Ma in un percorso che vuole migliorare i diritti dei consumatori vanno anche altre novità in arrivo sul fronte della trasparenza e del contrasto alle frodi, piaga questa che causa un generale aggravio di costi nel mercato a danno degli assicurati onesti per la disonestà di alcuni.

Da un lato si attende l’obbligo per gli agenti di informare la clientela sulle offerte di più compagnie e dall’altro l’introduzione del cosiddetto “attestato di rischio dinamico”, che tenga cioè conto degli incidenti eventualmente non dichiarati dal cliente al momento della stipula di una nuova polizza.

L’obbligo informativo deriva dalla legge concorrenza e sostituisce quello di offrire i preventivi di almeno tre compagnie introdotto con scarso successo nel 2012. Non è ancora chiaro se il nuovo obbligo riguarderà solo gli agenti assicurativi plurimandatari per le compagnie che rappresentano, oppure tutti gli intermediari per tutte le compagnie. In quest’ultimo caso, i dati dovrebbero arrivare dal preventivatore ufficiale Ivass accessibile anche al pubblico (www.tuopreventivatore.it). Ma attualmente la loro indicatività non può essere piena, perché occorrerebbe si riferissero a contratti del tutto confrontabili. Infatti da anni è previsto un contratto-tipo uguale per tutti, valido soprattutto ai fini comparativi e poi personalizzabile in base alle scelte del cliente. Se l’Ivass confermerà la volontà di rispettare le tempistiche dettate dalla Legge concorrenza per emanarne le norme attuative come ha fatto per gli sconti obbligatori, il contratto-tipo arriverà nel giro di qualche mese.

L’adozione dell’attestato di rischio dinamico non è in realtà contenuta in nessuna norma, ma si tratta di una volontà espressa in modo condiviso dal legiferante, dalle compagnie e più in generale da tutti gli operatori del settore. Infatti, ci sono clienti che sfruttando le lunghe tempistiche permesse nella denuncia dei sinistri (fino a due anni) e quindi il ritardo con cui esso compare nell’attestato di rischio, cambiano compagnia avvalendosi del bonus-malus precedente non aggiornato. Dato che oggi la tecnologia consente un aggiornamento e una condivisione dei dati in tempi rapidi, diventerà possibile “rincorrere” l’assicurato per chiedergli la differenza nella tariffa anche a polizza già attivata. (fonte Sole 24 Ore)

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